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Distanziometro: il TAR Campania conferma lo stop a una sala scommesse a Bacoli

La tutela della salute pubblica e la prevenzione della ludopatia prevalgono sulle attività commerciali di gioco. Lo ha riaffermato la Quinta Sezione del TAR Campania con cui ha confermato la legittimità del diniego della licenza rilasciato dalla Questura di Napoli per l'apertu…

(6 h fa)

La tutela della salute pubblica e la prevenzione della ludopatia prevalgono sulle attività commerciali di gioco. Lo ha riaffermato la Quinta Sezione del TAR Campania con cui ha confermato la legittimità del diniego della licenza rilasciato dalla Questura di Napoli per l'apertura di una nuova sala scommesse a Bacoli, in Viale Olimpico.

Il caso: il nodo della distanza dalla scuola d'infanzia La vicenda risale al maggio 2023, quando la Questura di Napoli aveva respinto l'istanza presentata dalla società per il rilascio della licenza ex art. 88 TULPS . Il provvedimento si basava sugli accertamenti effettuati dalla Polizia Municipale del Comune di Bacoli e comunicati al Commissariato di P.S. di Pozzuoli, che avevano riscontrato il mancato rispetto dei limiti di distanza dai luoghi considerati "sensibili".

Secondo la Legge Regionale della Campania , è infatti vietata la nuova apertura di attività di raccolta scommesse a una distanza inferiore ai 250 metri da plessi scolastici o altri luoghi frequentati da categorie vulnerabili.

La società aveva contestato le modalità di calcolo della distanza, sostenendo che fossero stati presi come riferimento accessi diversi dagli ingressi principali degli edifici. Secondo le perizie tecniche prodotte dalla ricorrente, utilizzando i punti di accesso ritenuti corretti, la distanza dall'istituto scolastico sarebbe stata di 269,70 metri, quindi superiore al limite legale.

La decisione dei giudici amministrativi Di diverso avviso sono stati i giudici amministrativi, che hanno ritenuto pienamente attendibili gli accertamenti del locale Comando di Polizia Municipale. Le misurazioni effettuate avevano infatti restituito distanze pedonali comprese tra 200 e 237 metri a seconda dei percorsi considerati, in ogni caso inferiori alla soglia minima di 250 metri.

Nella motivazione della sentenza, il TAR ha chiarito fondamentali principi sull'applicazione del distanziometro:

Efficacia reale e non formale degli accessi: Nell'individuazione degli ingressi da utilizzare per il calcolo occorre considerare l'effettivo utilizzo degli accessi da parte dell'utenza scolastica, senza limitarsi a criteri puramente formali. È stato quindi ritenuto corretto prendere come riferimento l'accesso pedonale esterno della scuola (accessibile tramite rampa per disabili e scale) anziché il portone interno dell'edificio indicato dalla società.

Valutazione del locale scommesse: Quanto all'ingresso del locale, i giudici hanno osservato che la distanza tra i due accessi della struttura era di appena 12 metri e che, anche prendendo in considerazione quello suggerito dalla ricorrente, non sarebbe stato comunque rispettato il limite normativo.

Prevenzione del Gioco d'Azzardo Patologico (GAP): Il Tribunale ha richiamato la finalità prioritaria delle disposizioni regionali sulle distanze dai luoghi sensibili, volte a prevenire il disturbo da gioco e a tutelare i soggetti più vulnerabili.

Discrezionalità della Pubblica Sicurezza: L'Autorità di Pubblica Sicurezza dispone di un'ampia discrezionalità valutativa nel rilasciare autorizzazioni ex art. 88 TULPS, orientata primariamente alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Esito del giudizio e spese legali Con il rigetto definitivo del ricorso, l'attività di raccolta scommesse nel locale di Viale Olimpico a Bacoli non potrà essere avviata.

Il TAR Campania ha inoltre condannato la società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, quantificate in 1.000 euro a favore delle Amministrazioni statali e 1.000 euro a favore del Comune di Bacoli, oltre agli accessori di legge. cdn/AGIMEG


Fonte: Agimeg.it

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