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Slot e distanziometro, sostituire gli apparecchi è una nuova installazione: il TAR conferma sanzioni per 45.000 euro

Cinque slot nuove al posto delle precedenti, in un bar situato a meno di 500 metri dai luoghi sensibili . Per il TAR non si è trattato di una semplice prosecuzione del rapporto con il concessionario: la sostituzione fisica degli apparecchi ha integrato una nuova installazione …

(8 h fa)

Cinque slot nuove al posto delle precedenti, in un bar situato a meno di 500 metri dai luoghi sensibili . Per il TAR non si è trattato di una semplice prosecuzione del rapporto con il concessionario: la sostituzione fisica degli apparecchi ha integrato una nuova installazione vietata . Il richiamo a un contratto del 2014 non è bastato a evitare i provvedimenti comunali.

Il TAR Emilia-Romagna, sezione di Parma , con la sentenza n. 479 pubblicata il 20 ottobre 2026 , ha respinto il ricorso relativo a un esercizio di Reggio Emilia , lasciando fermi i verbali che prevedevano 9.000 euro di sanzione per ciascuna delle cinque AWP, per complessivi 45.000 euro , e l’apposizione dei sigilli agli apparecchi per interrompere la raccolta di gioco. Le cinque slot sostituite e il cambio di concessionario La vicenda ha riguardato cinque apparecchi collegati alla rete ADM di un concessionario, rimossi il 26 settembre 2023 , e sostituiti con altre cinque AWP, collegate il successivo 29 settembre tramite un altro concessionario.

Il Comune ha considerato l’operazione una nuova installazione in zona vietata. Nei verbali del 2 gennaio 2024 è stato indicato anche il concessionario Netwin quale obbligato in solido al pagamento delle sanzioni.

Il titolare e la società che gestiva il bar hanno impugnato sia le contestazioni sia il successivo diniego comunale di annullarle in autotutela, comunicato il 29 febbraio 2024 . La difesa: il contratto del 2014 e il subentro nell’attività I ricorrenti hanno sostenuto che il rapporto con Netwin derivasse da un contratto del 3 luglio 2014 , precedente all’introduzione del divieto regionale. Su questa base hanno escluso che il passaggio al concessionario potesse essere qualificato come nuova installazione.

La difesa ha contestato anche la delibera regionale n. 831/2017, nella parte in cui ha richiamato il collegamento degli apparecchi alle reti telematiche per definire la nuova installazione. Secondo i ricorrenti, la delibera avrebbe ampliato il contenuto della legge regionale senza un adeguato potere normativo.

Sono stati inoltre dedotti un difetto di istruttoria, l’assenza di colpa dell’esercente, che avrebbe confidato nel contratto preesistente e nei chiarimenti regionali, e dubbi di legittimità costituzionale rispetto agli articoli 3 e 41 della Costituzione.

Per il TAR erano apparecchi nuovi e diversi: decisivi i codici identificativi Il Collegio ha individuato il punto decisivo nella diversità materiale dei cinque apparecchi AWP , definiti nella sentenza “nuovi e diversi rispetto a quelli di Lottomatica precedentemente installati”. Gli apparecchi avevano numeri identificativi differenti, risultanti dai registri pubblici: un dato che, secondo la sentenza, la difesa non ha specificamente contestato.

Per questo il TAR ha ritenuto non determinante discutere se il solo collegamento alla rete, il rinnovo del contratto o il cambio di concessionario potessero integrare una nuova installazione. Il caso concreto è stato ricondotto direttamente all’ installazione di apparecchi nuovi , ossia all’ipotesi primaria vietata dalla legge.

La legge regionale Emilia-Romagna n. 5/2013 , all’articolo 6, comma 2-bis, vieta la nuova installazione nei locali a distanza inferiore a 500 metri dai luoghi sensibili, calcolati secondo il percorso pedonale più breve .

Il tema delle distanze nell’applicazione della disciplina regionale era emerso anche nel contenzioso sul subentro in una sala giochi di Riccione , relativo però a una diversa vicenda autorizzatoria. Ricorso respinto e 3.000 euro di spese legali Il TAR ha respinto il primo motivo e ha ritenuto infondati anche gli ulteriori motivi, alla luce dell’irrilevanza degli argomenti sul subentro rispetto alla sostituzione accertata.

Ha invece rigettato l’eccezione preliminare di tardività proposta dalla Regione: il diniego di autotutela aveva comportato una nuova valutazione dell’istruttoria e delle ragioni dell’esercente, quindi non era un atto meramente confermativo.

Con il rigetto del ricorso sono rimasti fermi i provvedimenti impugnati. I ricorrenti sono stati inoltre condannati a pagare 1.500 euro alla Regione e 1.500 euro al Comune , per complessivi 3.000 euro di spese di lite, oltre accessori di legge . sb/AGIMEG


Fonte: Agimeg.it

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