
Restano, per il momento, i sigilli apposti su quattro slot installate all’interno di un esercizio commerciale di Colico, in provincia di Lecco . Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia ha infatti respinto la domanda cautelare presentata dal gestore contro il provvedimento della Polizia Locale Associata “Alto Lario”.
La decisione è contenuta in un’ ordinanza della Terza Sezione del TAR Lombardia , adottata nella camera di consiglio dell’8 settembre 2026. Il giudizio proseguirà per l’esame nel merito: in questa fase i giudici si sono pronunciati esclusivamente sulla richiesta di sospendere gli effetti dell’atto impugnato. Il contenzioso sulla riapposizione dei sigilli Il ricorso riguarda il verbale del 30 maggio 2026 con il quale la Polizia Locale aveva proceduto alla riapposizione dei sigilli su quattro apparecchi presenti nel locale. Il gestore ha chiesto l’annullamento del verbale e, in via cautelare, la sospensione della sua efficacia.
Tra gli atti contestati figura anche una nota del comandante della Polizia Locale del 16 marzo 2026 , nella parte in cui escludeva la presenza di una disparità di trattamento. TAR Lombardia: “Misura conseguente alla violazione delle distanze” In sede cautelare il Collegio ha ritenuto che il ricorso non fosse sostenuto da un sufficiente fumus boni iuris , ossia da elementi capaci di far apparire fondate, a una prima valutazione, le ragioni del ricorrente.
Secondo il TAR, la misura adottata dall’Amministrazione sembra rappresentare la necessaria conseguenza della violazione delle norme sulle distanze minime tra gli apparecchi da gioco e i luoghi sensibili . La disciplina è contenuta nella legge regionale della Lombardia n. 8 del 2013 , dedicata alla prevenzione e al trattamento del gioco d’azzardo patologico.
Per questa ragione i giudici hanno respinto la richiesta di sospensione, lasciando quindi efficaci gli atti comunali e il verbale di apposizione dei sigilli. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti . Decisione cautelare, resta aperto il giudizio di merito L’ordinanza non chiude definitivamente il contenzioso. Il TAR ha infatti precisato che la valutazione è stata effettuata attraverso l’esame sommario proprio della fase cautelare e ha lasciato impregiudicata anche la verifica sulla giurisdizione del giudice amministrativo .
La legittimità definitiva del provvedimento e le altre questioni sollevate dal gestore dovranno quindi essere approfondite nella successiva fase di merito. Il caso si inserisce nel più ampio contenzioso relativo a distanziometri, luoghi sensibili e regolamentazione territoriale del gioco . sb/AGIMEG
Fonte: Agimeg.it
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