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Manovra 2027, una tantum giochi 2015: definizione dei debiti e tre rate. Atteso un recupero di 71,62 milioni. Il testo integrale della bozza e la relazione tecnica

Definizione agevolata del debito residuo, rinuncia ai contenziosi e pagamento in tre rate: la Manovra 2027 sull’una tantum giochi del 2015 interviene sulle pendenze dei concessionari delle reti degli apparecchi . La relazione tecnica indica un residuo di 89,47 milioni di euro …

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Definizione agevolata del debito residuo, rinuncia ai contenziosi e pagamento in tre rate: la Manovra 2027 sull’una tantum giochi del 2015 interviene sulle pendenze dei concessionari delle reti degli apparecchi . La relazione tecnica indica un residuo di 89,47 milioni di euro e un recupero stimato di 71,62 milioni nel 2027 .

La riduzione individuale dipenderebbe dal grado di assolvimento dell’obbligo originario; il limite del 20% riguarda la riduzione complessivamente riconosciuta e non uno sconto uniforme per ciascun concessionario. Restano fermi i rapporti di ripartizione all’interno della filiera.

Bozza della Manovra 2027: articolo 32, testo integrale (Definizione delle pendenze del versamento una tantum ai sensi dell’articolo 1, comma 649, della legge 23 dicembre 2014, n. 190)

  1. Per la definizione del debito residuo dei concessionari della gestione della rete telematica del gioco mediante apparecchi da intrattenimento, derivante dall’applicazione per l’anno 2015 dell’articolo 1, comma 649, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come interpretato dall’articolo 1, comma 921, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e, l’importo residuo ancora dovuto e non versato all’Erario dai concessionari alla data di entrata in vigore del presente articolo è corrisposto nella misura ridotta determinata ai sensi del comma 3, mediante il versamento di tre rate di pari importo, con scadenza rispettivamente il sessantesimo, il centoventesimo e il centottantesimo giorno successivo alla comunicazione dell’importo dovuto da parte dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Tale comunicazione dovrà essere effettuata entro e non oltre il 10 giugno 2027.

  2. Possono accedere alla definizione i concessionari che presentano apposita istanza entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento di cui al comma 4 e che, con riferimento alle somme oggetto della definizione, prestano acquiescenza alle pronunce giurisdizionali emesse nei loro confronti e rinunciano ai giudizi pendenti, alle impugnazioni già proposte e alla proposizione di nuovi giudizi nei confronti dello Stato e dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Nei rapporti interni alla filiera restano fermi il criterio di ripartizione dell’onere economico previsto dall’articolo 1, comma 921, della legge n. 208 del 2015 e il diritto di ciascun operatore di agire in regresso, pro quota, nei confronti degli altri operatori della medesima filiera.

  3. L’importo residuo dovuto da ciascun concessionario che aderisce alla definizione agevolata di cui al presente articolo, è ridotto mediante l’applicazione di una percentuale determinata moltiplicando il grado di assolvimento dell’importo originariamente dovuto per una percentuale massima di riduzione, individuata in misura tale che la riduzione complessivamente riconosciuta ai concessionari non ecceda il 20 per cento dell’ammontare complessivo residuo. Il perfezionamento della definizione comporta, limitatamente alla posizione del concessionario aderente e nei soli rapporti con l’Erario, l’estinzione delle obbligazioni relative al prelievo per l’annualità 2015 e la rinuncia dell’Erario alla riscossione degli interessi maturati sulle somme definite. Sono fatte salve le somme già definitivamente acquisite all’Erario per le quali non si fa luogo a rimborso.

  4. Con provvedimento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono stabilite le modalità di presentazione dell’istanza di definizione, le modalità di comunicazione dell’importo dovuto e quelle di versamento delle rate. Il concessionario deposita nei giudizi pendenti l’atto di rinuncia entro trenta giorni dalla comunicazione dell’importo dovuto e trasmette all’Agenzia la relativa documentazione. La definizione si perfeziona con il tempestivo e integrale versamento delle tre rate e con il deposito degli atti di rinuncia. Le spese dei giudizi oggetto di rinuncia sono compensate.

  5. In caso di mancato pagamento di una delle rate entro il termine previsto, il concessionario decade dai benefici di cui al presente articolo. Nei suoi confronti sono avviate le procedure di riscossione dell’intero importo originariamente dovuto, comprensivo degli interessi, al netto delle somme già versate, che restano definitivamente acquisite e sono imputate al debito originario. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle posizioni già integralmente definite alla data della sua entrata in vigore. Relazione tecnica: articolo 32, testo integrale (Definizione delle pendenze del versamento una tantum ai sensi dell’articolo 1, comma 649, della legge 23 dicembre 2014, n. 190) La disposizione introduce una definizione agevolata per il versamento del debito residuo derivante dall’una tantum dovuta per l’anno 2015 dagli operatori della filiera della gestione e raccolta del gioco praticato mediante apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro, prevista dall’articolo 1, comma 649 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come interpretato con l’articolo 1, comma 921, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. L’originaria disposizione aveva previsto il versamento di 500 milioni di euro complessivi derivanti dalla riduzione del compenso spettante ai concessionari del gioco con apparecchi da intrattenimento, da ripartire con gli operatori della filiera del gioco secondo quanto previsto dalla citata norma interpretativa. Contestualmente il comma 921 della medesima legge di stabilità 2016 ha previsto l’abrogazione del comma 649 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dal 1° gennaio 2016. Tenuto conto del contenzioso instauratosi, il versamento complessivo da parte dei concessionari, anche per conto degli altri componenti della filiera, è stato solo parzialmente assolto. Il Consiglio di Stato ha chiarito, con proprie sentenze, la caratteristica di specialità dell’obbligazione dei concessionari da cui discende l’obbligo dei concessionari stessi di versamento della riduzione del compenso annuo dovuto agli operatori del gioco lecito nei confronti dell’Erario, fermo restando la possibilità di potere agire in regresso, pro quota, nei confronti degli altri operatori della filiera. Ciononostante, la riscossione delle somme ancora non versate (89,47 milioni di euro) appare problematica, anche in considerazione del fatto che i concessionari sono tenuti a versare quote di competenza degli operatori della filiera che gli stessi non hanno ancora versato, con incerti esiti di recupero in via di regresso, atteso il tempo intercorso e le vicende modificative ed estintive che hanno interessato molti operatori della filiera, in un mercato che si è nel tempo ridimensionato. Pertanto, al fine di definire i recuperi delle somme dovute per l’una-tantum suddetta e per evitare l’alea del giudizio connessa all’eventuale prosecuzione del contenzioso, la norma prevede, per i concessionari che rinuncino alla prosecuzione del contenzioso e all’eventuale instaurazione di nuovi giudizi, la possibilità di ottenere una riduzione dell’importo ancora dovuto, parametrata al grado di assolvimento dell’obbligo di versamento posto a loro carico e l’esonero dal versamento degli interessi. Più specificamente, si prevede che l’importo residuo dovuto da ciascun concessionario sia ridotto mediante l’applicazione di una percentuale determinata moltiplicando il grado di assolvimento dell’importo originariamente dovuto per la percentuale massima di riduzione, individuata in misura tale che la riduzione complessivamente riconosciuta ai concessionari non ecceda il 20 per cento dell’ammontare complessivo residuo (89,47 milioni di euro*20%= 17,85 milioni di euro). La comunicazione dell’importo dovuto, stabilito mediante l’applicazione del criterio di cui al comma 3, dovrà essere effettuata da parte dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli entro il 10 giugno, e il versamento dovrà essere effettuato in tre rate di pari importo entro il sessantesimo, il centoventesimo e il centottantesimo giorno successivo alla predetta comunicazione. Dall’applicazione dei criteri stabiliti al comma 3, tenuto conto dei vantaggi derivanti dalla adesione alla definizione del contenzioso pregresso, si stimano, in base al grado di assolvimento dei concessionari, i seguenti effetti finanziari:

Concessionario Assolvimento del debito originario Riduzione del residuo Residuo iniziale Riduzione Residuo ridotto

1 100%

2 94% 24,48% 1,13 0,27 0,86

3 91% 23,52% 2,76 0,65 2,11

4 87% 22,58% 4,92 1,11 3,81

5 88% 22,77% 5,74 1,31 4,43

6 86% 22,46% 6,19 1,39 4,8

7 84% 21,68% 7,05 1,52 5,53

8 83% 21,43% 8,21 1,76 6,45

9 83% 21,58% 16,3 3,51 12,79

10 77% 20,02% 19,15 3,83 15,32

11 69% 17,89% 6,98 1,24 5,74

12 54% 14,08% 3,24 0,45 2,79

13 40% 10,47% 7,8 0,81 6,99

Totale

89,47 17,85 71,62

In milioni di euro

Al comma 5 si prevede, inoltre, che in caso di mancato pagamento di una delle rate entro il termine previsto sono avviate le procedure di riscossione dell’intero importo originariamente dovuto, comprensivo degli interessi, al netto delle somme già versate, che restano definitivamente acquisite e sono imputate al debito originario. Infine, si stabilisce che le disposizioni in disamina non si applicano alle posizioni già integralmente definite alla data della loro entrata in vigore. Dalla proposta si stima il recupero dell’80 per cento delle somme ancora pendenti per circa 71,62 milioni di euro nell’anno 2027.

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Fonte: Agimeg.it

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