
Proroga al 2029 e indennità mensili da 6.500 a 14.500 euro , commisurate al fatturato della sala: la bozza della Manovra 2027 sul bingo e sui canoni prevede 81 scaglioni e una rideterminazione degli importi relativi alle precedenti proroghe, con decorrenza dal 2018 e una scala distinta da 3.250 a 11.250 euro mensili.
Le somme versate in eccedenza sarebbero imputate alle mensilità successive, mentre gli importi a debito potrebbero essere rateizzati fino a dodici mesi. La relazione tecnica indica 26,14 milioni di euro nel 2027 , inclusi gli effetti del ricalcolo. Seguono i testi integrali.
Il focus fa parte dell’approfondimento sulla bozza della Manovra 2027 pubblicata da AGIMEG .
Bozza della Manovra 2027: articolo 27, testo integrale (Corrispettivo per la proroga delle concessioni per la raccolta del gioco del Bingo )
- Al fine di assicurare la continuità della raccolta del gioco, delle relative funzioni di presidio pubblico e delle connesse entrate erariali, nelle more della riforma organica in materia di distribuzione e raccolta del gioco pubblico su rete fisica, le concessioni per la raccolta del gioco del Bingo, aventi scadenza al 31 dicembre 2026, sono prorogate fino al 31 dicembre 2029 alle seguenti condizioni:
a) per il proseguimento provvisorio delle concessioni relative al gioco del Bingo, ciascun concessionario corrisponde un’indennità, commisurata al fatturato prodotto per ciascuna concessione nell’anno immediatamente precedente a quello per il quale l’importo è dovuto, da versare mensilmente entro il decimo giorno del mese successivo. Ai fini della determinazione dell’indennità, il fatturato annuo è articolato in ottantuno scaglioni. Per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni, l’indennità è pari a euro 6.500 per il primo scaglione, relativo a un fatturato annuo non superiore a euro 1.200.000. Per gli ottanta scaglioni successivi, ciascuno con incremento di importo pari a euro 200.000 rispetto al precedente, l’indennità è aumentata di euro 100 rispetto a quella prevista per lo scaglione immediatamente precedente. L’indennità massima, pari a euro 14.500, si applica in caso di fatturato annuo superiore a euro 17.000.000. Per le frazioni di mese pari o inferiori a quindici giorni, l’indennità è dovuta in misura pari alla metà dell’importo mensile determinato ai sensi dei periodi precedenti.
b) Ai fini della lettera a), per fatturato si intende il valore complessivo delle cartelle di gioco del Bingo acquistate dal concessionario e vendute nella relativa sala nel corso dell’anno precedente a quello per il quale le indennità sono dovute.
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La disposizione di cui all’articolo 1, comma 1047, lettera b), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è abrogata. Per le concessioni della raccolta del gioco del Bingo prorogate ai sensi dell’articolo 1, comma 1047, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dell’articolo 1, comma 1096, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dell’articolo 24, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dell’articolo 1, comma 1130, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dell’articolo 1, comma 124, lettera a), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e dell’articolo 1, comma 96, lettera a), della legge 30 dicembre 2024, n. 207, l’indennità dovuta per il proseguimento provvisorio della concessione è commisurata al fatturato prodotto per ciascuna concessione nell’anno immediatamente precedente a quello per il quale l’importo è dovuto. Ai fini della determinazione dell’indennità, il fatturato annuo, determinato secondo quanto previsto al comma 1, lettera b), è articolato in ottantuno scaglioni. Per il primo scaglione l’indennità è determinata per ciascun mese ovvero per ciascuna frazione di mese superiore a quindici giorni, nella misura di euro 3.250, in caso di fatturato annuo non superiore a euro 1.200.000. Per gli ottanta scaglioni successivi, ciascuno con incremento di fatturato annuo di importo pari a euro 200.000 rispetto al precedente, l’indennità è aumentata di euro 100 rispetto a quella prevista per lo scaglione immediatamente precedente. L’indennità massima, pari a euro 11.250, si applica in caso di fatturato annuo superiore a euro 17.000.000. Per le frazioni di mese pari o inferiori a quindici giorni, l’indennità è dovuta in misura pari alla metà dell’importo mensile determinato ai sensi dei periodi precedenti.
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Le indennità di cui al comma 2 sono versate con le modalità stabilite con successivo provvedimento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Gli importi già versati in eccedenza rispetto a quelli dovuti, per i periodi soprarichiamati, sono imputati, fino a concorrenza, ai pagamenti relativi alle successive mensilità. Gli importi a debito per i periodi soprarichiamati potranno essere rateizzati sino ad un massimo di 12 rate mensili.
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All’articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 le parole «a una distanza minima stradale di 30.000 metri dalla sala Bingo più vicina» sono sostituite dalle seguenti: «a una distanza minima stradale di 15.000 metri dalla sala Bingo più vicina». Relazione tecnica: articolo 27, testo integrale (Corrispettivo per la proroga delle concessioni per la raccolta del gioco del Bingo)
La norma dispone la proroga a titolo oneroso, fino al 31 dicembre 2029, delle concessioni per la raccolta del gioco del Bingo, attualmente in scadenza al 31 dicembre 2026, prevedendo il versamento di indennità mensili commisurate al fatturato prodotto per ciascuna concessione. Introducendo, altresì, un criterio di rideterminazione, a decorrere dal 1° gennaio 2018, delle indennità per il proseguimento provvisorio delle concessioni relative al gioco del Bingo. Il comma 1, lettera a), dispone, per il triennio 2027-2029, il versamento, con cadenza mensile, delle indennità per il proseguimento provvisorio delle concessioni, commisurate al fatturato prodotto per ciascuna concessione nell’anno immediatamente precedente a quello per il quale l’importo è dovuto, determinato ai sensi della lettera b), come valore complessivo delle cartelle di gioco del Bingo acquistate dal concessionario e vendute nella relativa sala nel corso dell’anno precedente a quello per il quale sono dovute le indennità. La ratio della previsione di 81 scaglioni di fatturato va ravvisata nell’intento di rendere l’importo dell’indennità mensile da corrispondere aderente al fatturato in concreto realizzato da ciascuna sala, con un incremento di 100 euro di indennità mensile per ogni incremento di 200.000 euro del fatturato annuo. Tale previsione appare in linea con la necessità, evidenziata dal Consiglio di Stato, che l’Agenzia eserciti il «potere dovere di rideterminare le condizioni del rapporto di concessione … in modo da garantire l’equilibrio dell’originario rapporto(…)», atteso che «il fatturato costituisce, in linea con gli effetti conformativi della sentenza e con il portato della giurisprudenza unionale, un dato oggettivo, tracciabile e nella disponibilità dell’Amministrazione che consente di agganciare la rideterminazione a una grandezza economica riferibile in concreto alla singola concessione (…)». Dall’applicazione dei canoni differenziati in base al fatturato, si stimano, alla luce dell’ultimo fatturato disponibile (riferito all’annualità 2025), le seguenti entrate annue derivanti dalle proroghe delle concessioni Bingo per il triennio 2027-2029:
Entrate dal canone in base al fatturato 2027 2028 2029
Bingo 21,5 21,5 21,5
In milioni di euro
Il comma 2 stabilisce che le indennità per il proseguimento provvisorio delle concessioni sono rideterminate, secondo il criterio della commisurazione al fatturato, per le concessioni della raccolta del gioco del Bingo prorogate ai sensi dell’articolo 1, comma 1047, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dell’articolo 1, comma 1096, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dell’articolo 24, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dell’articolo 1, comma 1130, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dell’articolo 1, comma 124, lettera a), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dell’articolo 1, comma 96, lettera a), della legge 30 dicembre 2024, n. 207, con conseguente decorrenza dal 1° gennaio 2018. In base i criteri di rideterminazione previsti vengono definiti 81 scaglioni di fatturato con connesse indennità comprese tra un importo minimo di euro 3.250 e un massimo di euro 11.250. Il comma 3 prevede che le indennità di cui al comma 2 siano versate con le modalità stabilite con successivo provvedimento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e che gli importi già versati in eccedenza rispetto a quelli dovuti, per i periodi indicati dalle norme sopra richiamate, sono imputati, fino a concorrenza, ai pagamenti relativi alle successive mensilità. Per gli importi che risultino a debito è prevista la facoltà di rateizzare il pagamento sino ad un massimo di 12 rate mensili. Viene, inoltre, ridotto a 15.000 metri il limite della distanza minima stradale dalle altre sale da osservare in caso di trasferimento della concessione in altro Comune. La rideterminazione, a decorrere dal 1° gennaio 2018, delle indennità in funzione del fatturato annuo riferibile a ciascuna concessione, in sostituzione del previgente sistema basato su un canone fisso e forfettario, comporterà gli effetti finanziari illustrati nella seguente tabella, con la considerazione che negli anni 2020 e 2021, legati all’emergenza epidemiologica da COVID 2019, sono stati corrisposti canoni per 7 mesi su 12, in base al periodo di apertura delle sale.
Anno Canone rideterminato Canone corrisposto Differenza
2018 15.567.000 17.910.000 -2.343.000
2019 15.546.600 17.730.000 -2.183.400
2020 8.953.000,00 9.039.162,46 -86.162,46
2021 6.201.650,00 8.756.926,15 -2.555.276,15
2022 10.192.200,00 14.338.620,00 -4.146.420,00
2023 14.333.400,00 6.110.924,75 8.222.475,25
2024 14.575.800,00 8.035.687,50 6.540.112,50
2025 14.581.200 8.077.200 6.504.000
Valori in euro
Infine, posto che, con riferimento all’annualità 2026, in applicazione del canone fisso previsto dall’articolo 1, comma 96, lettera a), della legge 30 dicembre 2024, n. 207, era stato stimato un effetto finanziario positivo pari a 19,76 milioni di euro, dal nuovo canone rideterminato si stimano gli effetti finanziari di cui alla sotto riportata tabella:
Voce 2026
Canone fisso 19.760.000
Canone rideterminato 14.452.200
Differenza -5.307.800
Valori in euro
Pertanto, per l’anno 2027, dalla rideterminazione del canone risultano stimati effetti positivi per circa 4,64 milioni di euro (9.952.329,14 – 5.307.800). La disposizione determina i seguenti effetti finanziari complessivi:
Voce 2027 2028 2029
Bingo 21,50 21,5 21,5
Rideterminazione canone 2018-2026 4,64
Totale 26,14 21,5 21,5
In milioni di euro
sb/AGIMEG
Fonte: Agimeg.it
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