
La Corte d’Appello di Bari ha accolto integralmente l’appello proposto contro un’ordinanza-ingiunzione dell’ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) , ponendo l’attenzione sulla necessità di distinguere tra gli apparecchi destinati stabilmente all ’attività di gioco e i comuni dispositivi utilizzati per la navigazione internet .
La decisione, relativa al procedimento n. 490/2024, riguarda l’impugnazione dell’ordinanza-ingiunzione n.400 del 7 marzo 2017, emessa dall’ Amministrazione dei Monopoli , per una presunta violazione dell’articolo 7, comma 3-quater, del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, con riferimento al regime sanzionatorio previsto dalla legge di Stabilità 2016 . Il nodo della controversia: l’equiparazione dei dispositivi Al centro della vicenda vi è l’applicazione di una disciplina volta a prevenire il gioco patologico , che avrebbe ricondotto a un trattamento sanzionatorio analogo alle condotte caratterizzate da una diversa gravità.
La Corte ha rilevato che la finalità di prevenzione della ludopatia , pur meritevole di tutela, non può giustificare l’ estensione indiscriminata dei divieti a comportamenti differenti per natura e potenziale offensività. In particolare, la disciplina contestata avrebbe interessato sia l’accesso al gioco lecito e illecito sia apparecchiature genericamente idonee al collegamento telematico .
Il punto centrale riguarda, dunque, la distinzione tra gli apparecchi destinati stabilmente alla raccolta del gioco e gli strumenti che svolgono una normale funzione di navigazione internet, come i personal computer . Ragionevolezza e proporzionalità delle sanzioni Assumono particolare rilievo i principi di ragionevolezza e proporzionalità sanciti dall’articolo 3 della Costituzione, insieme alla tutela della libertà di iniziativa economica privata prevista dall’articolo 41.
L’applicazione di una medesima sanzione a condotte profondamente diverse , senza un’adeguata distinzione tra strumenti destinati all’attività di gioco e dispositivi con finalità ordinarie, determinerebbe una disciplina non proporzionata rispetto alle situazioni considerate.
La questione non riguarda quindi soltanto la finalità di contrasto al gioco patologico, ma anche i limiti entro cui tale obiettivo può essere perseguito attraverso divieti e sanzioni, nel rispetto dei principi costituzionali . L’accoglimento dell’appello
Con la sentenza n. 1250/2026, la Corte d’Appello di Bari ha disposto l’accoglimento totale dell’appello principale contro il provvedimento amministrativo contestato.
La decisione richiama l’ esigenza di evitare che i normali personal computer vengano assimilati automaticamente agli apparecchi disciplinati dall’articolo 110 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) , destinati alla raccolta del gioco.
Il principio che emerge dalla vicenda è la necessità di valutare la funzione effettiva dei dispositivi e la natura delle condotte contestate, evitando equiparazioni generalizzate che non tengano conto delle differenze tra le diverse situazioni. lb/AGIMEG
Fonte: Agimeg.it
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