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Bologna, il TAR annulla le licenze per sala VLT e scommesse: mancavano verifiche aggiornate sui luoghi sensibili

Il TAR Emilia-Romagna ha annullato le autorizzazioni per VLT e raccolta di scommesse rilasciate a una sala di Bologna : mancava una verifica aggiornata dei luoghi sensibili e delle relative distanze. Il motivo decisivo è il difetto di istruttoria . Secondo il Collegio, la Ques…

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Il TAR Emilia-Romagna ha annullato le autorizzazioni per VLT e raccolta di scommesse rilasciate a una sala di Bologna : mancava una verifica aggiornata dei luoghi sensibili e delle relative distanze. Il motivo decisivo è il difetto di istruttoria . Secondo il Collegio, la Questura non poteva limitarsi a richiamare il permesso di costruire del 2022: prima del rilascio delle autorizzazioni, la mappatura comunale era stata aggiornata con l’inserimento di un ospedale privato tra i luoghi sensibili. La clinica era già nella mappatura quando furono rilasciate le licenze La controversia riguarda il distanziometro per le sale giochi e scommesse , disciplinato in Emilia-Romagna dall’ articolo 6 della legge regionale n. 5/2013 . La disposizione prevede il limite di 500 metri dai luoghi sensibili, calcolati secondo il percorso pedonale più breve .

Nella ricostruzione del Tribunale, la società aveva ottenuto un primo parere comunale favorevole nel gennaio 2022. Il sopralluogo della Polizia Locale del 2 marzo 2022 aveva poi rilevato una distanza di 546,30 metri dalla clinica privata e di 502,60 metri da un'Associazione Interculturale.

Il 10 agosto 2022 era stato rilasciato il permesso di costruire per il cambio d’uso da bar-pizzeria a sala scommesse e VLT, con la prescrizione di mantenere un unico accesso.

Il quadro era però cambiato il 13 aprile 2023 , con l’aggiornamento della mappatura che aveva incluso l'ospedale. Le licenze della Questura erano arrivate successivamente, il 1° giugno 2023 . Per i giudici, al momento del rilascio l’ospedale era quindi già un luogo sensibile rispetto al quale occorreva verificare la distanza. Per il TAR non bastava richiamare il permesso di costruire Il Collegio richiama anche la circolare del Ministero dell’Interno del 19 marzo 2018 : nell’esaminare le domande di licenza ai sensi dell’articolo 88 del TULPS, il Questore deve considerare sia i requisiti di pubblica sicurezza sia la disciplina regionale e locale sulle distanze, avvalendosi anche delle verifiche degli uffici comunali.

Nel caso esaminato, invece, le autorizzazioni rinviavano al titolo edilizio del 2022. La sentenza rileva un “acritico richiamo al permesso di costruire” , che aveva una funzione diversa ed era ormai risalente rispetto alla mappatura aggiornata.

Il TAR conclude che quel titolo costituiva “un parametro non adeguato e, comunque, non aggiornato” per l’istruttoria sui luoghi sensibili e sulle distanze. Da questa carenza discende l’illegittimità delle autorizzazioni impugnate.

Le diverse misurazioni e i nuovi attraversamenti pedonali Il condominio ricorrente aveva sostenuto, sulla base di una relazione tecnica, che il percorso più breve fino alla clinica fosse di 470,30 metri . Il Comune aveva difeso la precedente misurazione di 546,30 metri , spiegando che il tragitto proposto dai ricorrenti utilizzava un attraversamento allora privo di strisce pedonali e ritenuto non consentito.

Successivamente al rilascio delle licenze, il 23 giugno 2023 erano stati istituiti nuovi attraversamenti. Un ulteriore rilevamento della Polizia Locale, effettuato il 3 novembre 2023 , aveva misurato una distanza di 385,26 metri tra la sala e l’ospedale, inferiore alla soglia regionale.

Il rilevamento a 385,26 metri è dunque successivo alle autorizzazioni. Il vizio individuato dalla sentenza riguarda invece l’assenza di una verifica aggiornata prima del rilascio delle licenze , a fronte dell’inserimento dell'ospedale nella mappatura già avvenuto nell’aprile 2023. La delocalizzazione avviata non ha fatto venir meno il ricorso Nel corso del giudizio il Comune ha comunicato di aver avviato il procedimento di delocalizzazione dell’attività , chiedendo alla società la documentazione sugli investimenti e sui costi da ammortizzare per definire il periodo transitorio. L’Amministrazione aveva quindi sostenuto che fosse venuto meno l’interesse del condominio alla decisione.

Il Tribunale ha respinto l’eccezione: nessuna delocalizzazione si era ancora perfezionata e il ricorrente conservava interesse all’annullamento delle licenze che consentivano l’esercizio nella sede contestata.

Respinta anche l’eccezione relativa alla mancata impugnazione del permesso di costruire. Il TAR ha distinto il titolo edilizio, che riguarda la conformità urbanistica dell’immobile, dalle licenze di polizia, necessarie per l’esercizio dell’attività sotto il profilo della pubblica sicurezza.

Nel settembre 2023 lo stesso Tribunale aveva negato la sospensione cautelare. Con la pronuncia di merito pubblicata il 30 ottobre 2026 ha invece accolto il ricorso e annullato gli atti impugnati , disponendo la compensazione delle spese di lite . sb/AGIMEG


Fonte: Agimeg.it

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