
Il TAR Lazio, Sezione Quarta Ter , ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un operatore Bingo contro il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM).
Al centro della controversia due note dell’ADM adottate in attuazione della legge di bilancio 2025 , relative al montepremi del Bingo e alla disciplina dei trasferimenti delle sale. Il ricorso contro le note ADM L’operatore aveva impugnato due note dell’ADM adottate in attuazione della legge di bilancio 2025: la prima riguardava l’aumento al 71% del limite massimo del montepremi del Bingo rispetto al prezzo delle cartelle; la seconda disciplinava le possibilità, in casi eccezionali, di trasferimento delle sale Bingo, introducendo distanze minime di 1.000 metri dalla sala più vicina nello stesso Comune e di 30.000 metri nel caso di trasferimento in un altro Comune .
L’operatore sosteneva che tali disposizioni fossero lesive della concorrenza e della libertà di impresa, perché avrebbero favorito i grandi concessionari a discapito delle piccole e medie imprese. Lamentava inoltre la violazione di diversi principi costituzionali, tra cui uguaglianza, ragionevolezza, libertà di iniziativa economica, tutela della proprietà, buon andamento e tutela dell’affidamento, nonché il contrasto con il diritto dell’Unione europea, in particolare con l’art. 56 TFUE e la direttiva 2014/23/UE. Era stata inoltre richiesta la rimessione alla Corte costituzionale di alcune questioni di legittimità costituzionale. La decisione del TAR Lazio Il TAR , tuttavia, non è entrato nel merito delle contestazioni. Ha ritenuto il ricorso inammissibile principalmente perché l’operatore Bingo aveva impugnato con un unico ricorso due provvedimenti distinti , relativi a discipline differenti, senza che tra essi vi fosse una sufficiente connessione procedimentale o funzionale.
Secondo il giudice, mancava inoltre la necessaria “simmetria invalidante”, poiché i due provvedimenti non erano stati contestati sulla base delle medesime censure: alcune doglianze, come quelle relative agli artt. 4 e 42 della Costituzione, riguardavano esclusivamente la disciplina del trasferimento delle sale. Trasferimenti delle sale Bingo: rilevato il difetto di interesse Il TAR ha inoltre rilevato un difetto di interesse con riferimento alla disciplina dei trasferimenti, osservando che la normativa impugnata aveva reso il regime meno restrittivo rispetto a quello precedente, nel quale vigeva un divieto assoluto di trasferimento dei locali durante il periodo di proroga delle concessioni.
La nuova disciplina, infatti, pur imponendo determinate condizioni e distanze minime, aveva introdotto la possibilità di trasferimento in alcune circostanze eccezionali. I profili costituzionali e comunitari Poiché l’inammissibilità impediva al giudice di esaminare il merito, sono state ritenute irrilevanti anche le questioni di legittimità costituzionale e quelle relative al presunto contrasto della normativa con il diritto dell’Unione europea.
In conclusione, il TAR Lazio ha dichiarato inammissibile il ricorso senza pronunciarsi sulla fondatezza delle contestazioni riguardanti il montepremi e il trasferimento delle sale Bingo. cdn/AGIMEG
Fonte: Agimeg.it
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